ARTICOLO 1
1. All' art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, nº
12 è aggiunto il seguente comma:
<< 4. L' Assessorato regionale alla sanità , sentita la
Commissione regionale di cui all' art. 12, può concedere, previo
parere motivato del Servizio veterinario della Azienda
unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga
alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici
mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all' artº
13 che dispongano di strutture idonee >>.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 31 luglio 1996
|