LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 31-07-1996
REGIONE PUGLIA

<< INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3
APRILE 1995, N. 12 CONCERNENTE GLI INTERVENTI
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 86
del 7 agosto 1996
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 1.  All' art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, nº
12 è  aggiunto il seguente comma:
  << 4.  L' Assessorato regionale alla sanità , sentita la
Commissione regionale di cui all' art. 12, può  concedere, previo
parere motivato del Servizio veterinario della Azienda
unità  sanitaria locale competente per territorio, una proroga
alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici
mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all' artº
13 che dispongano di strutture idonee >>.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
 Data a Bari, addì  31 luglio 1996